<p>Il diritto d’accesso è garantito dalla <a href="http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1990-08-07%3B241">Legge 07/08/1990, n. 241</a>, dal <a href="http://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33">Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33</a> oltre che dal <a href="http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2016-05-25%3B97">Decreto legislativo 25/05/2016, n. 97</a>.</p>
<p>Le modalità attraverso le quali è possibile ottenere informazioni sono le seguenti:</p>
<ul>
<li><strong><em>accesso documentale</em></strong>: il cittadino richiedente deve avere un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Allegare documentazione comprovante il titolo d'accesso dichiarato.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><em>accesso civico semplice</em></strong>: chiunque ha il diritto di richiedere atti ed informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione, nei casi in cui quest’ultima sia stata omessa.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><em>accesso civico generalizzato:</em></strong> chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione con il preciso scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.</li>
</ul>