Accesso documentale

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<p>Il diritto d&rsquo;accesso &egrave; garantito dalla&nbsp;<a href="http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1990-08-07%3B241">Legge 07/08/1990, n. 241</a>, dal&nbsp;<a href="http://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33">Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33</a>&nbsp;oltre che dal &nbsp;<a href="http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2016-05-25%3B97">Decreto legislativo 25/05/2016, n.&nbsp;97</a>.</p> <p>Le modalit&agrave; attraverso le quali &egrave; possibile ottenere informazioni sono le seguenti:</p> <ul> <li><strong><em>accesso documentale</em></strong>: il cittadino richiedente deve avere un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale &egrave; chiesto l&#39;accesso. Allegare documentazione comprovante il titolo d&#39;accesso dichiarato.</li> </ul> <ul> <li><strong><em>accesso civico semplice</em></strong>: chiunque ha il diritto di richiedere atti ed informazioni oggetto di obbligo&nbsp;di pubblicazione, nei casi in cui quest&rsquo;ultima sia stata omessa.</li> </ul> <ul> <li><strong><em>accesso civico generalizzato:</em></strong>&nbsp;chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione con il preciso scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull&#39;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.</li> </ul>